Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il danno patrimoniale subito per la svalutazione delle azioni acquistate nel 2013 presso la Bancapulia di Putignano. Un precedente che potrebbe favorire anche gli altri risparmiatori danneggiati
Putignano Ba - Dopo una lunga ed estenuante battaglia legale partita nel 2016, una risparmiatrice putignanese, è riuscita ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale subito a causa della svalutazione delle Azioni Veneto Banca, acquistate nel 2013, presso la filiale Bancapulia di Putignano.
La risparmiatrice, rappresentata dall’avv. Loredana Bianco, aveva già ottenuto nel gennaio 2018 una pronuncia favorevole da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la CONSOB, che aveva accolto integralmente il ricorso dichiarando l’Intermediario Bancapulia (oggi Intesa Sanpaolo SpA) tenuta al risarcimento dei danni in favore della ricorrente.
Tuttavia, l’Istituto di Banca non aveva dato spontanea esecuzione alla suddetta Decisione che, nonostante venga resa dal massimo Organo Tecnico di Controllo e Vigilanza in materia finanziaria, sfortunatamente non ha efficacia esecutiva.
Con grande tenacia, la risparmiatrice e il proprio avvocato hanno quindi avviato un ulteriore procedimento dinanzi al Tribunale Civile di Bari il quale, con sentenza resa proprio a fine novembre di quest’anno, ha condannato Banca Intesa Sanpaolo al risarcimento del danno sofferto pari al 100% degli esborsi effettuati oltre interessi legali dalla domanda, ritenendo acclarate plurime violazioni da parte dell’Istituto Bancario delle norme di Legge e degli obblighi comportamentali e informativi disposti dal T.U. della Finanza.
“La richiamata sentenza – riferisce l’avv. Loredana Bianco – appare esemplare in virtù del fatto che il Giudice del Tribunale di Bari ha statuito la legittimazione passiva di Banca Intesa Sanpaolo, quale incorporante Bancapulia Spa, titolarità fortemente controversa e parecchio dibattuta e, pertanto, affatto scontata, proprio in forza dell’intervenuta cessione d’azienda del 2017 che aveva individuato l’aggregato delle attività e delle passività oggetto di trasferimento e gli assets che, invece, ne erano espressamente esclusi”.