Nuova condanna alle spese per il Comune soccombente. Ora i legali del proprietario di un box procederanno con la richiesta di risarcimento e per danno erariale

Comune ingressoPutignano Ba - Tutto ebbe inizio nella primavera del 2017, quando la polizia municipale di Putignano, aveva invitato i titolari dei passi carrabili ad adeguare i cartelli alla normativa vigente  Alla richiesta di rinnovo presentata di uno di questi, il Sig. Piero Pugliese (la cui autorizzazione persisteva dal 1988), gli uffici comunali avevano risposto con un diniego per mancanza di taluni requisiti catastali, revocando di fatto la concessione.

La locale amministrazione eccepiva infatti che il locale assegnatario del Piero Pugliese, non era accatastato nella categoria 'C6' (box auto).

Il sig. Pugliese però non si perse d’animo e, guidato dagli avvocati  Marco Grattagliano e Giacomo Sgobba di Conversano, impugnò il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari che, esaminati gli atti, gli dava ragione, sentenziando che (4 ottobre 2017): «Non esiste alcuna specifica disposizione, anche di natura regolamentare, che correli univocamente talune specifiche categorie catastali alla concessione di passo carrabile», nonché dichiarando inammissibili le motivazioni addotte dagli uffici comunali, peraltro contumaci, condannando altrsì il Comune alle spese di giudizio per un ammontare di 1000 euro.

Ciò nondimeno, il Comune di Putignano ha impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo che fosse sospeso il provvedimento di primo grado ma, anche in questa fase ha perso. La cautelare è stata rigettata con la sentenza di definitiva di qualche giorno fa, ove il Comune di Putignano è risultato nuovamente soccombente, con condanna al pagamento di altri 4mila euro più oneri di legge.

Non solo. «Nelle more del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato – Spiegano gli avvocati del sig. Pugliese, Grattagliano e Sgobba -  Avevamo anche richiesto una negoziazione assistita per richiedere i danni al Comune, poiché dalla revoca del passo carrabile, non avendo dato esecuzione alla prima sentenza del Tar, l’ente aveva lasciato il cittadino oltre 250 giorni senza il permesso e nell’impossibilità di utilizzare il proprio locale come garage. Il Comune aveva anche dato mandato ad un proprio legale di fiducia per intervenire alla negoziazione assistita al costo di ulteriori 1500 euro, perseverando però nell’assunto di non voler risarcire il cittadino».

Un dispendio considerevole di somme da parte della locale amministrazione se si considera che oltre alle condanne alle spese già in esecuzione, gli avvocati Grattagliano e Sgobba sono in procinto, avendone titolo, il processo civile per il risarcimento del danno patito dal cittadino, nonché procederanno nei confronti del Comune per responsabilità erariale, poiché tale procedimento poteva essere chiuso subito dopo la prima pronuncia inequivocabile del Tribunale Amministrativo, evitando ulteriori gravami a carico delle casse comunali e dunque dei cittadini contribuenti.

Senza contare che l’esito di tali procedimenti costituirà un precedente giurisprudenziale per tutti quei cittadini putignanesi, a cui è stato negato il rinnovo del passo carrabile e che si trovano in condizioni analoghe a quelle del sig. Pugliese.

 
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