Vigili_del_Fuoco_sterpagle_copyPutignano (Ba) - Il Comune di Putignano ha emesso un'ordinanza del sindaco relativa al pericolo incendi. I proprietari dei fondi a far data dal 31 maggio, devono provvedere a tenere i fondi puliti da vegetazione incolta, adottare cautele antincendio ed è vietato accendere fuochi senza specifiche autorizzazioni. Di seguito il testo integrale dell'ordinaza sindacale emanata dal Comando Di Polizia Municipale di Putignano

ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l’anno 2012.

I L S I N D A C O

- Visti gli art.li ....

O R D I N A

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

1. Dal 15 giugno al 15 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

2. Ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. Ai proprietari,gli affittuari e i conduttori dei campi coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di realizzare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo perimetrale delle superfici
interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 (quindici) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si  propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mmietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

4. Ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie, di fare preventiva richiesta di autorizzazione all’amministrazione comunale competente per territorio (Comando Polizia Municipale) allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n.335/2012. Il Comune curerà l’istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al citato Decreto e con altre norme nello stesso richiamate, e in relazione ai rischi di incendio interfaccia dettagliatinel piano di comunale di protezione civile adottato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 30/05/1994 e successive integrazioni. Degli esiti di tale istruttoria l’amministrazione comunale dovrà dare comunicazione, almeno 7 (sette) giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.I.R.F.), al Servizio Foreste regionale ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione degli estremi catastali e località delle aree interessate. L’accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovràvigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.

5. È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre di cui all’art.5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n.28 del 22/12/2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n.353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

E’ fatto obbligo, inoltre:

- Alle Società di gestione delle Ferrovie, l’A.N.A.S., L’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 31 maggio 2012, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurareche eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti e confinanti. Per l’eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l’utilizzo anche di diserbanti purchè di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi.

- I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabile ( fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

- E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio 2012, di eseguire l’apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine a contatto con piste forestali, autostrade, strade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o dia ltro tipo, devon provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 (cinque) metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

- I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio 2012 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

I N V I T A

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell’intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie. I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Municipale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale - 1515, Vigili del Fuoco – 115, Comando Polizia Municipale – 080/4911014, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

R E N D E N O T O

Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boschive della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli da pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e/o private e/o incontrollate;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;

j) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Ø Le trasgressioni ai divieti immediatamente sopra citati, (art.2 D.P.G.R. n.335 del 02/05/2012) saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8 della Legge n° 353 del 21/11/2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Ø Le trasgressioni ai divieti previsti al sopra citato punto 5 (art.7 D.P.G.R. n.335 del 02/05/2012), saranno punite a norma dell’art.11 lettera c) della L.R. n.15 del 12/05/1997.

Ø Ogni altra inosservanza alle disposizioni del precitato Decreto n° 335 del 02/05/2012 sarà punita a norma dell’art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art. 49 della L.R. n° 27 del 13/08/1998.

A V V I S A

A norma dell'Art. 3/ co. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R Puglia. In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1993).

A norma dell'Art. 4 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Scalini,

Dirigente della IV Ripartizione Polizia Municipale – Attività Produttive.

Il Responsabile di Protezione Civile

F.to Dott.ssa Maria Teresa Scalini

I L S I N D A C O F.to ( Avv. Gianvincenzo Angelini De Miccolis )