L'associazione Vivi la strada.it, per dare una mano alle associazioni AIFVS Aversa, Agro Aversano e L'AIFVS Napoli zona Flegre, sta effettuando una raccolta di firme vivilastrada_e_i_titolari_di_pane__Co
Putignano (Ba) - Mercoledì 22 giugno, l'associazione no-profit Vivi la Strada, ha ringraziato in maniera ufficiale l'azienda Pane & Co di Putignano di Notarangelo Francesco e Andresini Francesco, per aver donato 20 magliette Polo (magliette sponsorizzate) ai collaboratori e ai soci dell'associazione ,che ha lo scopo di prevenire incidenti stradali.

Le maglie sponsorizzate da Pane & Co, saranno indossate dai membri dell'associazione nelle future manifestazioni e incontri che Vivi la strada ha organizzato per l'estate 2011 al fine di educare e sollecitare i più giovani ad essere prudenti in strada.
Vivi la Strada.it,durante l'anno, è riuscita a diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo un gran numero di giovani studenti. La cerimonia, svoltasi presso Pane & Co, ha avuto come protagonisti il presidente di Vivi la strada.it Piero Longano, la vicepresidente Totaro Anna, la segretaria Katia Ramirra e il relatore Tonio Coladonato.

L'associazione Vivi la strada.it, per dare una mano alle associazioni AIFVS Aversa, Agro Aversano e L'AIFVS Napoli zona Flegre, sta effettuando una raccolta di firme. La petizione ha come scopo quello di contrastare la criminalità stradale, la guida azzardata, trasgressiva e pericolosa o sotto l'effetto di alcol o droga e per equiparare lo stato di coma irreversibile all'omicidio, per stabilire la competenza del tribunale non più del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime.

Attraverso la raccolta di firme si può sostenere la proposta di legge c.3274 dell' Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada, che è ancora ferma alla Camera dei Deputati, e si può sollecitare quindi il Parlamento a portarla avanti.
La proposta di legge (per modificare gli articoli 589,590 e 590 bis del codice penale in materia di omicidio colposo,lesioni personali colpose e computo delle circostanze e all'articolo 4 del decreto legislativo in materia di competenza del giudice di pace) prevede una pena specifica più grave dell'omicidio colposo nel caso in cui la morte di una o più persone sia da ricondurre casualmente a una guida aggressiva, azzardata o temeraria.

L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente: " chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Chiunque cagiona per colpa la morte o lo stato di coma irreversibile di una persona con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da tre a sette anni.si applica la pena di reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- soggetto in stato di ebbrezza,

-soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso in cui la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto."

L'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 590. – (Lesioni personali colpose). – Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da sei mesi a un anno e della multa fino a euro 5.000. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.000 a euro 10.000, se è gravissima, della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero è commesso con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale e l'incolumità altrui, le pene sono raddoppiate.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni quindici.
Nel caso previsto dal primo comma e dal terzo comma, primo periodo, il delitto è punibile a querela della persona offesa".
 
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