Il Comune di Putignano si è dotato di un regolamento rigidissimo, in vista della manifestazione dei falò di S. Lucia e altri eventi che prevedano l'accensione di fanove

PFalo_S._Lucia_Putignano_-_C.so_Umbertoutignano Ba - Niente più falò senza cautele a Putignano. La locale amministrazione ha emanato un nuovo regolamento che impone numerose attenzioni in caso di allestimento di fuochi e roghi in occasione di ricorenze o sagre.



Tra i punti più importanti: distanze dalle abitazioni; dimensioni; divieto di accensione in caso di vento; dimensioni del cono da ardere; vigilanza e presenza di estintori; responsabilità per eventuali danni e disagi cagionati.


Di seguito il testo integrale del disciplinare.


DISCIPLINARE ALLESTIMENTO ED ACCENSIONE FALO' IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTE ORGANIZZATE NEL COMUNE DI PUTIGNANO

A regolamentare l'accensione dei falò è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) che all'art. 57 dispone che "non possono farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa".

Pertanto, l'accensione di falò/fuochi, nel rispetto delle tradizioni locali e degli obblighi di pubblica sicurezza, in occasioni di sagre e feste organizzate nel Comune di Putignano potrà essere effettuata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

La domanda dovrà essere preventivamente presentata, almeno venti giorni prima, sulla quale dovranno essere dichiarate/riportate:

1. le generalità del responsabile della manifestazione;

2. le indicazione dell'area ove verrà effettuata l'accensione con relativa planimetria ed indicazione della dimensione del bracere con relativa altezza del cono da ardere; indicazione della distanza da abitazioni e/o immobili, linee elettriche, ferrovie ed eventuale vegetazione;

3. il giorno e l'orario dell'accensione; Falo_S._Lucia_Putignano_-_Porta_Nuova

4. l'osservanza delle norme antincendio e di pubblica sicurezza;

Per quanto concerne l'accensione:

1. l'area interessata dall'accensione dovrà trovarsi a debita distanza dal pubblico, dalle abitazioni e/o immobili, dalle ferrovie, dalle linee elettriche ed eventuale vegetazione;

2. l'area del braciere dovrà essere ricoperta da materiale idoneo a consentire l'isolamento della pavimentazione e dovrà essere debitamente transennata.

3. nell'area immediatamente circostante il braciere non dovrà essere consentito il transito e lo stazionamento di persone, prevedendo una distanza di sicurezza non inferiore ai 3 metri ovvero pari al doppio dell'altezza del cono da ardere.

4. il cono da ardere, ove vi siano le condizioni, non deve essere superiore a mt.5 – limite max insuperabile;

5. l'area interessata dovrà essere sgombra da vegetazione arbustiva;

6. i falò dovranno essere realizzati esclusivamente con ramaglie e scarti di vegetazione secchi e/o scarti di legno non trattati, è vietato l'uso di materiali inquinanti (plastica, gomma, vernici, bombole, rifiuti in genere pericolosi per la pubblica incolumità);

7. la catasta dovrà essere approntata poco prima della sua accensione al fine di evitare che estranei possano appiccare intempestivamente il fuoco alla medesima, ovvero dovrà essere prevista un'idonea vigilanza;

8. l'accensione del falò, una volta auto rizzata, dovrà essere prontamente sospesa nel caso in cui si verifichino circostanze incompatibili con la prosecuzione o comunque tali da recare danno alle persone ed ai beni. A tale riguardo dovrà essere predisposto, un idoneo servizio di vigilanza, nonché un accurato presidio antincendio e relativa scorta d'acqua;

9. durante la manifestazione il titolare dell'autorizzazione dovrà tenere a disposizione almeno n. 2 estintori tramite incaricati, debitamente istruiti all'uso degli stessi, in caso di necessità;

10. una volta terminata la manifestazione ovvero, una volta esaurita la viva fiamma del falò, ogni focolaio dovrà essere spento accuratamente con acqua e /o con materiale idoneo;

11. l'accensione non dovrà effettuarsi in caso di forte vento;

12. per l'accensione del falò è vietato l'uso di materiali inquinanti è consentito il solo uso di fascine di frascume ben secco, con assoluta esclusione di inneschi pirogeni pericolosi per l'incolumità delle persone e la pulizia dell'ambiente;

13. che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;

14. se per qualsiasi causa, anche naturale,il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo spegnerlo;

15. dovranno essere poste in essere tutte le misure atte ad impedire che l'attività, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, non arrechi disturbo alle persone, garantendo la pubblica incolumità di persone, animali e cose;

16. in caso di maltempo non è autorizzabile lo spostamento del la data della manifestazione;

17. il titolare dell'autorizzazione sarà comunque ritenuto responsabile civilmente e penalmente, in solido, di eventuali danni, anche accidentali, causati a terzi dall'abbruciamento autorizzato.

 
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