Il Comune ha disposto il divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.
Il testo integrale dell'ordinanza:
IL SINDACO, premesso che si è consolidata nel tempo l'usanza di fine anno di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria nel corso delle festività e che tale condotta ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi, compromettendo le normali condizione di sicurezza, minacciando altresì l’incolumità psicofisica degli animali; considerato che la cronaca degli ultimi giorni
nell'ambito del progetto della Guardia di Finanza "Natale sicuro" ha riportato la notizia del sequestro nel territorio compreso tra Monopoli, Putignano, Gioia del Colle, Mola di Bari di numerosi articoli pericolosi compresi prodotti pirici; considerato, altresì, che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l'attuazione di condotte criminali; al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, vista la normativa vigente, ORDINA nei giorni 31 Dicembre 2019 e 1 Gennaio 2020:
- Il divieto di vendita in forma ambulante e in sede fissa di ogni tipo di fuoco di artificio non ascrivibile alle categorie F1 e F2 , di cui all’art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;
- II divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché gli articoli pirotecnici teatrali ed altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2, così come classificati dall’art. 3 del D. Lgs. 123/2015, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;
ORDINA ALTRESÌ
- II divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari e simili, di consentire a chiunque l’uso per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
RACCOMANDA
- Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli.
- Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiale esplodente, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 ). L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.
L'appello a tutti i cittadini è al rispetto delle norme ed al buon senso.