Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota dello Studio Serving Srl (Servizi per l'Ingengeria), inviata ad amministratori comunali, dirigente e tecnici di Putignano, inerente rilievi al  regolamento comunale Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

immobiliPutignano Ba - Di seguito il testo integrale della nota a firma dell'Ing. Sebastiano Sisto, il quale rileva l'illegittimità di alcune prescrizioni contenute nel regolamento comunale Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, deliberato in Consiglio Comunale del 19 luglio 2018.



Al Sindaco

A tutti i consiglieri comunali di Putignano

Al dirigente ufficio “Assetto del Territorio”

Ai colleghi ingegneri ed Architetti

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” D.C.C. 45 DEL 19.07.2018

Ho preso visione del regolamento approvato in C.C. n. 45 del 19.07.20018 il quale all’art. 3 prescrive:  “Per gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportano un mutamento di destinazione d’uso “urbanisticamente rilevante” ai sensi dell’art. 23-ter del Dpr n. 380/2001 e ss.mm.ii., la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le destinazioni consentite dallo strumento urbanistico vigente.

Tale prescrizione risulta essere illegittima dal momento che la legge regionale all’art. 5 così recita:

 I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:

a) l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti; d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storicoculturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Da quanto sopra si evidenzia come la legge regionale consenta di poter adottare regolamenti che definiscano solo  “parti del territorio”  eventualmente da escludere   e non certo introdurre modifiche alle norme di attuazione che, per questa ragione, sono e rimangono solo quelle contenute nella legge regionale.

Si chiede pertanto di rettificare e/o eliminare il contenuto dell’art. 3 o di altri articoli che vadano in contrasto con le disposizioni della legge regionale 14/2009.

(Ing. Sebastiano Sisto)

 
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