elezioni_regionali_2010Orari. Le operazioni di voto si svolgono domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15 in 25 sezioni elettorali della città, una delle quali ospedaliera.

Scheda. Ad ogni elettore sarà consegnata una sola scheda di colore verde. Sarà proclamato presidente della Giunta regionale il capolista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Documenti. Per votare bisogna presentare ai seggi la tessera elettorale personale e la carta d’identità o un altro documento di identificazione con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione (patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare). Questi documenti sono considerati validi per esercitare il voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione.

Anagrafe. L’ufficio anagrafe di via Roma, 8 resta aperto per il rilascio delle carte d’identità anche domenica 28 dalle 8.30 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 8.30 alle 15, cioè negli orari di apertura dei seggi.

Ufficio elettorale. Per il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale di via Roma, 8 resta aperto domenica 28 dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15, cioè nell’orario di apertura dei seggi.

Come si vota. La votazione avviene su un’unica scheda. 
Il modello di scheda elettorale da utilizzare per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è stato approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei termini prescritti (quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2005), e precisamente il 14 febbraio 2005. 
Esso è formato secondo le indicazioni contenute nella stessa legge.

I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.

I nominativi dei candidati presidenti e i contrassegni di ciascuna lista devono essere disposti, sulla scheda, secondo l’ordine risultato dai sorteggi compiuti, rispettivamente, dall’Ufficio Centrale Regionale e dagli Uffici Centrali Circoscrizionali. 
La nuova legge elettorale ha ridefinito in parte le modalità del voto, prevedendo all’art. 7 una minuta disciplina tendente ad evitare la nullità del suffragio. 
Ciascun elettore può: 
a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato; 
b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto); 
c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Bisogna, inoltre, considerare che: 
- in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo; 
- se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata; 
- se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene; 
- se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato; 
- nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.