Multe fino a oltre 10mila euro per i trasgressori oltre alle conseguenze penali in caso di incendi boschivi e abbandono di rifiuti nei boschi

Incendio_Via_Gioia2Putignano Ba - Il Comune di Putignano ha emanato un'ordinanza sindacale contro il pericolo incendi per la corrente stagione estiva 2014, che va dal 15 giugno al 15 settembre e che prevede una serie di prescrizioni e cautele che sono emarginate di seguito.





Dal 15 giugno al 15 settembre 2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Pertanto, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamenti richiamati:

1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e a pascolo, ricadenti nell'ambito di tutto il territorio comunale è assolutamente vietato bruciare la vegetazione spontanea;

2. è fatto obbligo ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati, di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

3. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura ceralicola a conclusione delle operazoni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio;

4. i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio;

5. è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, prima del 1° settembre, in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art.2 L.n.353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. La bruciatura delle stoppie è consentita solo se autorizzata in determinati periodi ed orari (art.8 D.P.G.R n.226/2014 – Condizioni per la bruciatura delle stoppie);

6. è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

7. i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato (art.11, D.P.G.R n.226/2014).

 ALL' INTERNO DELLE AREE BOSCATE E IN PROSSIMITA' E' VIETATO:

Accendere fuochi di ogni genere;

Usare motori, fornelli, o inceneritori che producano faville o brace;

Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;

Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

Accendere fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici;

Far brillare mine o usare espolsivi;

Transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all'interno di aree boscate;

Usare apparecchiature di ogni genere che potrebbero causare incendi.

Causare incendi boschivi è reato penale;

Abbandonare i rifiuti nei boschi o nelle discariche abusive è reato;



I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titoli di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Municipale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: 1515 Corpo Forestale - 115 VVFF - 112 Carabinieri - 080/4911014 Comando PM Putignano, per dare l'allarme e fornire tutte le indicazioni necessarie.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall' art. 2 del citato D.P.G.R. n.226/2014, riportato nell'Ordinanza Sindacale n.13/2014, saranno punite a norma dell'art.10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000 ed art. 13 e seguenti della L.689/81 :

a) da € 1.032,91 a € 10.329,14 (Divieti su aree a rischio di incendio boschivo);

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dagli art. 6, 7 e 8 del citato D.P.G.R. n.226/2014, riportato nell'Ordinanza Sindacale n.13/2014, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997 ed art. 13 e seguenti della L.689/81 :

b) da € 258,23 a € 1291,14 (per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza);

c) da € 516,46 a € 2582,28 ( per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive);

d) da € 1032,91 a € 5164,57 (per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge);

e) da € 1032,91 a € 5164,57 (per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore).

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 9 del citato D.P.G.R. n.226/2014, riportato nell'Ordinanza Sindacale n.13/2014, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 comma 1 lett. b) della L. R. n. 15 del 12/05/1997 ed art. 13 e seguenti della L.689/81:

f) da € 258,23 a € 1291,14 (Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo; e obbligo di realzzare entro il 31 maggio fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione);

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art.10 del citato D.P.G.R. n.226/2014 (Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti), riportato nell'Ordinanza Sindacale n.13/2014, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto D.P.G.R. n.226/2014, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, dell'art.11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e dell'art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.