Attualità

Putignano, nuove regole per esporre prodotti alimentari fuori dal negozio

Scritto da Patrizio Pulvento

In particolare i fruttivendoli che hanno la necessità di esporre tali prodotti all’esterno dell’esercizio per darne più visibilità posizionandole nelle immediate vicinanze dell’esercizio

Putignano (Ba) - Una delibera di Giunta Municipale 1996, la n. 665, riconosceva per tradizione la vendita di prodotti alimentari di stagione (frutti mare, frutta secca, angurie, prodotti carnei cucinati, latticini freschi, pomodori per salsa, fichi d’india e olive in acqua) nel comune di Putignano nel periodo 1° maggio – 30 settembre, comprese le giornate festive.

In particolare le attività commerciali che più beneficiano degli effetti della citata delibera sono i commercianti di frutta, i quali hanno interesse a vendere il prodotto stagionale e quindi hanno la necessità di esporre tali prodotti all’esterno dell’esercizio per darne più visibilità posizionandole nelle immediate vicinanze dell’esercizio.

L’amministrazione comunale di Putignano in tal senso, ha inteso disciplinare in via eccezionale tali modalità di vendita con delibera di giunta n.88 del 19.07.2011 che stabilisce di integrare e modificare la delibera di Giunta Municipale n. 665 del 22/08/1996, nel modo seguente:

a. I commercianti al dettaglio di frutta e verdura possono ampliare la superficie di vendita al dettaglio usufruendo, previa preventiva acquisizione dell’autorizzazione comunale per l’occupazione di suolo pubblico, dello spazio esterno al proprio esercizio per collocare (evitando il contatto diretto dei prodotti con il suolo) banchi contenenti solamente prodotti stagionali;

b. Per quanto riguarda la superficie esterna, l’esercente deve acquisire il parere igienico sanitario rilasciato dal competente Ufficio A.S.L. BA;

c. Le dimensioni della superficie interessata all’occupazione esterna non dovrà superare la profondità di 60 ( sessanta) centimetri e non dovrà andare oltre la lunghezza del proprio esercizio, mantenendo comunque una porzione di marciapiede libero per una larghezza minima di cm. 120;

d. di stralciare la dicitura “vendita dei prodotti frutti di mare” in quanto non fanno parte dei prodotti stagionali legati al territorio comunale;

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