Cimitero_vista_antennell Consiglio di Stato, ha accolto l’appello della Sig.ra Perrini, vedova del Mastropietro rappresentata dall'Avv.to Natalia Pinto, considerandola unico soggetto titolare della concessione in uso del loculo 110: "... l’istanza della controinteressata signora Console non si è mai perfezionata con il rilascio di un provvedimento concessorio..."

Putignano (Ba) – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Sig.ra Perrini, vedova del Sig. Mastropietro tumulato nel loculo in contestazione, nonché riformato l' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00220/2012.

Colpo di scena dunque sulla vicenda del loculo cimiteriale conteso da due pretendenti: la Sig.ra Console che ne aveva formulato richiesta di concessione nel 1996 e la vedova del defunto Mastropietro, che aveva ottenuto la concessione nel 2010. In sintesi, il Comune di Putignano aveva "venduto" lo stesso loculo a due persone diverse in tempi diversi.

L’ordinanza dei magistrati amministrativi della capitale, in sostanza, dà torto al Comune di Putignano. Il sindaco di Putignano infatti, aveva anche ordinato l'estumulazione della salma del Mastropietro, per rimettere la tomba nella diponibilità del primo richiedende. Tanto a fronte di due pronunce  del TAR, sfavorevoli alla famiglia Perrini-Mastropietro che facevano genericamente prevalere il principio dell'ordine cronologico di pervenimento delle richieste di concessione del loculo.

L'Avv.to Natalia Pinto difensore della Sig.ra Rosvanna Perrini - Mastropietro, ha presentato appello cautelare al Consiglio di Stato; appello che è stato inifne accolto e ha di fatto riformato le precedenti pronunce del TAR, proprio come il Collegio difensivo della predetta, composto anche dagli Avv.ti Emilio Loliva e Vincenzo Sportelli, aveva sempre sostenuto in tutti gli atti e scritti difensivi.

I giudici romani della quinta sezione (presidente Stefano Baccarini, estensore Doris Durante), hanno dunque accolto l’appello della Sig.ra Perrini, vedova del Mastropietro, considerandola unico soggetto titolare della concessione in uso del loculo 110, mentre l’istanza della controinteressata signora Console non si è mai perfezionata con il rilascio di un provvedimento concessorio. Nell’ordinanza inoltre si legge che: “… la presenza nel cimitero di lotti attigui tra loro ancora liberi e in attesa di assegnazione, consentirebbe di soddisfare anche l’interesse della signora Console ad avere la sepoltura affianco a quella del figlio prematuramente scomparso;

Considerato, altresì, che non appaiono nemmeno sussistere i presupposti di cui all’art. 50, comma 5, d. lgv. n. 267 del 2000, che legittimano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Comune di Putignano;

Valutata, da ultimo, la gravità ed irreparabilità del danno che l’appellante riceverebbe dalla esecuzione del provvedimento che si concretizzerebbe in una estumulazione, nemmeno consentita, per ragioni igienico sanitarie, a distanza di pochi mesi dalla tumulazione... ".

Tale pronuncia conclude la fase cautelare del giudizio. Ora bisognerà attendere i tempi del giudizio di merito del Tribunale amministrativo della Puglia.

 
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