spese_medicheDi recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti inerenti la possibilità di dedurre e/o detrarre le spese mediche. In base alla normativa di riferimento dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione/deduzione d’imposta sono quelle relative a prestazioni mediche (analisi, prestazioni specialistiche, prestazioni chirurgiche, acquisto di medicinali) e ad acquisti di attrezzature sanitarie.

Per avere diritto alla detrazione/deduzione d’imposta in relazione alle spese mediche  non basta che queste siano giustificate da un documento fiscalmente valido. E’ infatti necessario che tali spese siano certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni oltre all’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Proprio in virtù dei requisiti che deve avere il giustificativo di spesa  si è parlato del cd. “scontrino parlante”.

Come confermato dall’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda la natura del prodotto acquistato, il documento di spesa potrà riportare la  dicitura generica di “farmaco”, “medicinale”, “omeopatico”, “preparato galenico” oppure potrà riportare sigle o abbreviazioni chiaramente riferibili a farmaci come “med.”, “f.co”, “SOP”(medicinale non soggetto a prestazione medica), “OTC”( medicinale da banco). La detrazione è ammessa anche nel caso in cui lo scontrino riporti la generica indicazione di “Ticket” che si riferisce a medicinali erogati dal servizio sanitario nazionale.

Pertanto viene meno la necessità di integrare lo scontrino parlante con documenti diversi quali l’autocertificazione del contribuente , la prescrizione medica o la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.