consumatorePutignano (Ba) - In questo periodo di rincari del gas e di aumenti vertiginosi delle relative bollette, dopo un inverno che è stato particolarmente rigido, bisognerebbe ricordarsi di una vecchia delibera dell’Autority dell’Energia, la n. 229 del 2001, che è praticamente ignorata, sia dai gestori del gas che dagli stessi consumatori. Cosa stabilisce questa normativa?

Un principio fondamentale: IL CONTATORE DEL GAS DEVE ESSERE LETTO OGNI 6 MESI, in caso di consumo annuo superiore ai 500 mc (il 90% degli utenti), E UNA VOLTA L’ANNO, nel caso di consumi al di sotto dei 500 mc.

Se questa lettura non viene effettuata, allora scatta un indennizzo per il Cliente di 30 euro per ogni mancata lettura.

Questo significa che, per esempio, in caso di mancate letture per un periodo di tre anni, il consumatore ha diritto al rimborso di ben 180 euro!

Va precisato che il misuratore, ovviamente, deve essere accessibile, ossia sistemato per strada, e non sul terrazzo o sul balcone, perché in tal caso il gestore può affermare di non aver trovato a casa l’utente e di non aver potuto effettuare la lettura.

Il consiglio nostro è di portare le vostre bollette del gas presso la nostra sede, in modo da appurare se vi sono mancate letture e quindi se sussiste il diritto ad un bell’indennizzo.

Questa è una delle tante conquiste delle Associazioni dei Consumatori:sfruttiamola!

Polidream Assoutenti Putignano, c/o Studio Legale Avv. Daniela Nicoletta Marinelli, Via S. Antonio, n. 9 (di fronte alla Stazione Tamoil): 080.4058623 o 347.9554876.

Il Delegato Locale Avv. Daniela Nicoletta Marinelli

 
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