cacciaPutignano (Ba) - Pubblicata un'ordinanza del sindaco che impone il divieto di caccia, a tutela della pubblica incolumità e fino al 29/01/2012, all’interno del perimetro delle strade comunali  Quattrocchi, Angelini, Chiancarosa, Gianni Sante, Boscardi (Noci - Barsento), strada vicinale Masi, strade comunali Scaglioni, Corcione, Foggia di Nercio, Chiancarosa. Di Seguito uno stralcio dell'ordinanza sindacale n.36 del 23 dicembre 2011.


ORDINANZA SINDACALE N. 36

Visto il calendario venatorio della Regione Puglia  Annata 2011/2012, dal quale si rileva il periodo, i giorni e i modi di caccia consentiti ed in particolare che l’apertura della stagione venatoria è fissata al 01/09/2010 e termina il 29/01/2012; Visti:

a) l‘art.l2, commi 2 e 3, della Legge quadro 157/92 che recitano: “ Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica“; - E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”; .

b) l'art.21, comma l, lettera e) della legge 157/92 che vieta l'esercizio venatorio a meno di 100 metri dalle abitazioni o stabili adibiti a luogo di lavoro; A 1'art.21, comma 1, lettera f) della citata legge nazionale che vieta lo sparo a meno di 100 metri di spalle alle abitazioni, 50 metri di spalle alle Strade e 150 in direzione delle stesse e delle abitazioni, con uso di fucile ad anima liscia; mentre per i fucili ad anima rigata stabilisce il rispetto della distanza cui attenersi per lo sparo pari ad una volta e mezzo la gittata Stessa dell'anna;

c) considerato che con nota pervenuta in data 21/9/2011 il comitato cittadino “Contrada Chiancarosa Salute e Ambiente” nel richiamare propria nota presentata a questo Comune in data 23/‘11/2009, e relativo sollecito del 23/6/2010, riferisce, tra l’altro, testualmente che...

”...in considerazione della imminente riapertura della prossima stagione venatoria, sottolineando ancora una volta che l’intera area richiamata è sottoposta a rilevante frequentazione di cacciatori provenienti anche da pesi limitrofi che, attraverso i loro comportamenti arroganti, pongono in serio pericolo l’incolumità pubblica... ed ancora che.... i cacciatori rimangono indifferenti alle continue vive proteste dei residenti e disconoscono le distanze di sicurezza imposte dalla Legge 157/1992 e che molto spesso, a fronte di civili richiami verbali al rispetto della normativa vigente, gli Stessi residenti si trovano a subire ingiurie e prese in giro da parte di costoro che, evidentemente si sentono impuniti in mancanza di adeguati controlli. "omissis", ed inoltre che:....” ulteriore situazione di pericolo è determinata dal modo improprio in cui vengono parcheggiate le auto dei suddetti cacciatori, spesso fuori strada, che impediscono il regolare scorrimento del traffico dei residenti locali, degli scuolabus e degli automezzi adibiti al trasporto dei latte in quanto occupano la corsia di marcia delle strade comunali e determinano, conseguentemente, pericolo per la circolazione stradale. Per tutto ciò sopra segnalato e quant’altro riportato nel su esposto di cui a protocollo n. 49158 del 23/11/2009, gli scriventi rinnovano ancora una volta la richiesta alla di idoneo provvedimento per interdire la caccia tutta la zona delimitata dalle strade comunali precisate in oggetto.”

Dato atto che da un esame della planimetria satellitare trasmessa dal comitato cittadino “Contrada Chiancarosa Salute e Ambiente", individuante l’area da inibire all’attività venatoria si rileverebbe che, con riferimento alla ubicazione delle case ed alle strade comunali paralleli e laterali insistenti nella zona in questione, non sussisterebbero i presupposti per il rispetto delle distanze minime previste dalla Legge, per cui l’area in questione dovrebbe essere già naturalmente interdetta alla caccia;

Ravvisata la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire gravi conseguenze e reprimere in zona territoriale segnalata, tutti quei comportamenti che possano determinare pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico,

Evidenziato che la problematica de quo comunque è generalizzata su tutto il territorio comunale ed in particolare segnalazioni verbali ma continue pervengono da parte di cittadini proprietari o residenti a ridosso e non dei centro urbano, ecc…

O R D I N A

il divieto di caccia, a tutela della pubblica incolumità e fino al 29/01/2012, giorno di chiusura della stagione di caccia 2011-2012.: all’interno del perimetro nell’area delimitata dal seguente elenco delle strade comunali, fogli di mappa e particelle di cui alcuni confinanti con il territorio del Comune di Noci: S.C. Quattrocchi a S.C. Angelini f S.C. Chiancarosa - S.C. Gianni Sante - S.C. Boscardi (Noci - Barsento) - fgl. n. 77, ptc. n. 65-63-62-96-57-89 - S.C. Lamendola I » fgl. n. 75, ptc. 128-159-158-181-173-370-133-184; fgl. n. 74, ptc. 34-51-122-33-32-31-83-30; Strada Vicinale Masi; S.C. Scagiioni; S.C. Corcione; S.C. Foggia di Nercio; S.C. Chiancarosa. La zona si chiude incontrando nuovamente S.C. Quattrocchi, come meglio individuabile sulle mappe                         

D I S P 0 N E

la notifica della presente ai Sigg. Macchia Donato, Lippolis Giammichele e Sabato Francesco, in qualità di rappresentanti del comitato cittadino “Contrada Chiancarosa Salute e Ambiente” per le finalità previste per legge e perché ne abbiano piena e legale conoscenza e che provvederanno a darne notizia agli associati firmatari.

La presente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per almeno giorni 30 ed avrà effetti di notifica nei confronti dei soggetti destinatari (singoli o associati);

La violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Part. 31, lett. e) della Legge 11/0211992 n. 157 per ogni accertamento, fatti salvi più gravi reati e specifiche sanzioni per altre violazioni.  Dispone, inoltre di inviare, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente:

Al Signor Segretario Generale di questo Comune, alla Provincia di Bari, al Comando Polizia Provinciale di Bari, al Comando Stazione Corpo Forestale di Noci, Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle e di Putignano, al Comando Carabinieri Stazione di Putignano, alla ASL BA di Putignano ed al locale Comando di Polizia Municipale. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla data di Pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale 23 dicembre 2011

 
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