Il Comune di Putignano ha diramato un'Ordinanza, relativa allo stato di grave pericolosità per incendi in aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, dal 15 giugno al 15 settembre 2015. Previste sanzioni fino a 10mila euro

PIncendio_Via_Gioia3utignano Ba - Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell'Ordinanza che informa e prescrive le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi che gli attori interessati dovranno adottare al fine di evitate durante la stagione estiva, la propagazione degli incendi nelle campagne e terreni incolti ricadenti nell’ambito del territorio comunale di Putignano.



CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI ESTATE 2015

Il Dirigente

Visto il D.P.G.R. Regione Puglia n.180 del 26/03/2015, pubblicato sul BURP n.46 del 02/04/2015, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia;

Atteso che con D.P.G.R. n.226/2014, il Presidente della Regione Puglia ha prescritto le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi che gli attori interessati dovranno adottare, nonché l’obbligo per i Sindaci di diffonderne il contenuto, anche mediante apposita ordinanza;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.12 del 19/05/2015, nella quale è reso pubblico il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n.180/2015;

Riconosciuta la necessità di dare la dovuta informazione ai cittadini, che valga ad evitate durante la corrente stagione estiva, la propagazione degli incendi nelle campagne e terreni incolti ricadenti nell’ambito del territorio comunale;

Dato atto che lo stato di abbandono dei terreni per incuria dei proprietari permette la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce e, pertanto, con l’approssimarsi della stagione calda, tali aree sono facile esca e strumento di propagazione del fuoco;

Ferme restando tutte le altre prescrizioni contenute nella succitata ORDINANZA SINDACALE n.12 del 19/05/2014, pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Comune di Putignano www.comuneputignano.it, presso l’Albo pretorio on-line a libera consultazione di chiunque interessato

R E N D E  N O T O

che dal 15 giugno al 15 settembre 2015 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Pertanto, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamenti richiamati:

1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e a pascolo, ricadenti nell’ambito di tutto il territorio comunale è assolutamente vietato bruciare la vegetazione spontanea;

2. è fatto obbligo ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati, di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

3. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura ceralicola a conclusione delle operazoni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio;

4. i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio;

5. è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali, su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del presente decreto;

6. è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

7. i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori, secondo il modello allegato (art.10, D.P.G.R n.180/2015).

I N F O R M A  C H E

All’interno delle aree boscate e in prossimità è VIETATO:

? Accendere fuochi di ogni genere;

? Far brillare mine o usare espolsivo

? Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

? Usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzat), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

? Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

? Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

? Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri pericoli pirotecnici;

? Transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate;

? Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinale, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

? Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

_ Causare incendi boschivi è reato penale;

_ Abbandonare i rifiuti nei boschi o nelle discariche abusive è reato;

I N V I T A

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titoli di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell’intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Municipale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: 1515 Corpo Forestale - 115 VVFF - 112 Carabinieri - 080/4911014 Comando PM Putignano, per dare l’allarme e fornire tutte le indicazioni necessarie.

SANZIONI

_ Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall' art. 2 del c i t a t o D.P.G.R. n.180/2015, riportato nell’Ordinanza Sindacale n.12/2015, (Divieti su aree a rischio di incendio boschivo), saranno punite a norma dell'art.10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad massimo di € 10.329,14 ;

_ Alle trasgressioni dei divieti e d el le prescrizioni previsti dagli artt. 6, 7 del citato D.P.G.R. n.180/2015, riportato nell’Ordinanza Sindacale n.12/2015, (Obbligo di realizzare delle fasce protettive e Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali),si applicano le sanzioni previste dall’art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997 nonché dalle latre disposizioni di Legge vigenti;

_ Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 9 del citato D.P.G.R. n.180/2015, riportato nell’Ordinanza Sindacale n.12/2015, (Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti), si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall’Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i.;

_ Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto D.P.G.R. n.180/2015, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

 
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