Il mancato pagamento si riferisce all'anno 2010. L’immobile era concesso in comodato d’uso ai suoceri

Accertamento_ici_5_anniPutignano Ba - Riceviamo e pubblichiamo la seguente missiva di un cittadino che ha ricevuto un accertamento relativo alla ex ici, per un appartamento concesso interamente in comodato d’uso ai suoceri. Di seguito anche la risposta dell'ufficio tributi del Comune di Putignano.


L’Ufficio tributi del Comune di Putignano ha impiegato ben cinque anni per accertare e contestare il mancato pagamento della imposta I.C.I.  per l’anno 2010 relativamente al 50% della unità immobiliare per civile abitazione, in comproprietà con mia moglie e data interamente in comodato d’uso gratuito ai miei suoceri, con tanto di contratto regolarmente registrato.

L’ennesimo regalo dell’ Amministrazione comunale dell’epoca che, per fare cassa, evitò di inserire nel Regolamento la possibilità allargata ai generi di usufruire dell’esenzione così come era stato suggerito a tutti i Comuni italiani dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono certo che la storiella si ripeterà per l’anno di imposta 2011.

L’unico rammarico è di non poter più chiedere ai miei suoceri almeno il 50% del canone di affitto allora previsto per quel genere di immobile: da due anni entrambi, dopo avermi comunicato la disdetta di quel contratto di comodato gratuito, risiedono stabilmente nella 1^ casa di loro proprietà nel locale cimitero.

Cordiali saluti G.V. (lettera firmata)


La risposta dell’Ufficio Tributi all’istanza  di annullamento dell’accertamento

Con riferimento alla sua richiesta pervenuta via mail, si comunica di non poter procedere all'annullamento dell'accertamento emesso e notificato a Suo nome, in quanto, anche se la risoluzione MEF del 04/04/2009 estende la possibilità di riconoscere altri soggetti proprietari o comproprietari, oltre ai parenti in linea retta, ai fini dell'esenzione pagamento dell' I.C.I. per immobili a loro locati locati, l'art. 15 del regolamento comunale I.C.I. vigente recita al comma 1:" L'aliquota di imposta ridotta e la detrazione per l'abitazione principale si applica anche agli immobili concessi in uso gratuito - con scrittura privata registrata all'Ufficio Generale delle Entrate a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela che utilizzino tale immobile come abitazione principale. 

Distinti saluti – Il responsabile del procedimento.

 
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