La responsabilità medica tra processo penale e processo civile, il titolo del seminario giuridico organizzato dall'Associazione Avvocati del Tribunale di Putignano.
Ad introdurre l’evento, è stato Vincenzo Sportelli (Presidente Avvocati Tribunale di Putignano). Hanno salutato i presenti: Avvocato Emmanuele Virgintino (Presidente dell’ordine degli avvocati di Bari), Avvocato Luca Colaiacomo (Presidente A.I.G..A. sezione di Bari), Avvocato Martino Sportelli(Giudice di Pace Coordinatore di Martina Franca).
Sono intervenuti: Dottor Pietro Silvestri (Giudice del Tribunale Penale di Bari), Avvocato Michele Laforgia e Avvocato Vitangelo Dattoli. Ha moderato l’incontro l’avvocato Luigi Ancona.
Durante l’incontro si è parlato di responsabilità medica, ovvero responsabilità da contatto sociale, cioè responsabilità contrattuale. Sul paziente grava l’onere di dimostrare che c’è stato un intervento e in seguito ad esso il peggioramento, mentre per il medico esiste l’onere di provare che ha adottato la diligenza professionale come stabilita nell’articolo 1176 del codice civile. L’avv. Martino Sportelli ha evidenziato come tutti quei procedimenti che riguardano la responsabilità medica, prima di intraprendere giudizi, devono essere presentati ad un organismo di mediazione (che in realtà non è un vero e proprio procedimento giuridico). Sportelli ha parlato anche delle Asl che hanno difficoltà a trattare con le compagnie di assicurazione, e questo rappresenta un problema per i cittadini. A fronte di questi atteggiamenti, molte regioni si stanno attrezzando in modo diverso.
Il Dottor Pietro Silvestri (Giudice Penale e Giudice di Merito), ha parlato del tema “Patologia della relazione terapeutica” che da decenni è trattato dal Diritto Penale. Il principale problema di questo tema è : “l’atto terapeutico è un atto consensuale e se questo patto viene meno può portare a riscontri penali?”
I punti fermi sono i testi delle norme. Il giudice Silvestri ha citato alcune norme, come art 32 della nostra Costituzione che parla di libertà di autodeterminazione (ovvero la libertà di decidere se sottoporsi o meno ad interventi); l’art. 13, dove è riportato il diritto di non subire interventi non desiderati; art. 5 nel quale è riportato il fatto che un trattamento sanitario può essere effettuato solo se liberamente voluto.
Successivamente il Giudice Penale Silvestri, ha citato altre norme relative al codice Diontologico professionale: art. 30 cod. deontologico (il medico è obbligato a dare informazioni al paziente relative a patologie, prognosi e cure) e articoli 32 , 34 e art. 35 (il medico non deve intraprendere terapie senza il consenso esplicito del paziente). Il Dottor Pietro Silvestri, ha inoltre evidenziato il caso dei Testimoni di Geova, i quali non ammettono secondo il loro credo, le trasfusioni di sangue.