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Sport
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Scritto da Gianmarco Filipendola
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Sabato 06 Febbraio 2010 18:46 |
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CALCIO A 5 UNDER 18
IL GIUDICE SPORTIVO ACCOGLIE IL RICORSO DELLO SPORTFIVE E PERMETTE DI RAGGIUNGERE LA VETTA IN SOLITARIA
Il ricorso inoltrato dallo Sportfive in merito alla gara del campionato Juniores contro il Modugno è stato inoltrato dal Giudice Sportivo che ha assegnato ai putignanesi la vittoria per 6-0 a tavolino. Con questa “vittoria” lo Sportfive comanda la classifica a punteggio pieno. Oggetto del reclamo è stata la presenza irregolare del giocatore Braga che non doveva prendere parte alla gara in quanto non aveva compiuto ancora il quindicesimo anno di età.
Di seguito riportiamo il Comunicato Ufficiale n°29 della Figc Puglia: Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che con tempestivo reclamo ritualmente inviato alla controparte la soc. SPORTFIVE chiedeva l'applicazione dell'art. 17 del C.G.S. per aver la A.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 schierato in campo il tesserato DA SILVA LUCAS BRAGA nato il 12 Settembre 1995 e quindi di età inferiore a quella minima prevista per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores calcio a 5, giusto Comunicato Ufficiale n. 2 del 16 Luglio 2009 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque; che effettivamente il tesserato DA SILVA LUCAS BRAGA risulta essere nato in data 12 Settembre 1995, come da distinta di gara allegata al referto arbitrale e, pertanto, alla data della gara aveva 14 anni di età; che a pag. 11 del Comunicato Ufficiale n. 2 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque veniva statuito che in relazione ai campionati regionali di calcio a 5 maschile, il campionato Juniores è riservato ai calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.; che pertanto il suddetto tesserato non avrebbe potuto prendere parte alla gara in quanto non possedeva i requisiti di partecipazione in relazione all’età tanto premesso DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società SPORT FIVE e per l'effetto 1) di dichiarare la posizione irregolare del tesserato DA SILVA LUCAS BRAGA (MODUGNO CALCIO A 5); 2) di comminare alla società MODUGNO CALCIO A 5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 - 0 in favore della società SPORTFIVE.
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