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Lo sportivo conversanese di 74 anni procedeva insieme a un gruppo di ciclisti dilettanti sulla provinciale 237 Putignano - Castellana Grotte

foto-_vivi_la_strada_.it_-_sp.237_cade_dalla_bici_1bCastellana Grotte (Ba) - E' accaduto stamani, domenica 18 dicembre verso le 10, al km 12+800 della provinciale 237 Putignano - Castellana, a poche centinaia di metri dallo svincolo per le Grotte. Un gruppo di ciclisti dilettanti, una decina in tutto, erano radunati e in marcia per una passeggiata di allenamento nel sud'est barese.

In prossimità dello svincolo per le Grotte di Castellana, forse per una distrazione, uno degli sportivi N.L., Classe 1937 di 74anni,  di Conversano, ha perso il controllo e l'equilibrio della sua bici da corsa (marca LONGO) urtando altri suoi amici fino a cadere rovinosamente sull'asfalto. L'uomo è rimasto a terra ed è apparso seriamente provatov dalla caduta tanto che gli stessi colleghi sportivi del gruppo hanno subito allertato il 118. Una prima autolettiga giunta sul luogo a potuto far poco vista la profonda ferita alla testa dello sfotrtunato ciclista, per cui si è attesa una seconda ambulanza con medico a bordo.

Il ciclista indossava il casco protettivo, tuttavia nella caduta ha riportato una profonda ferita avendo battuto sul cordolo d'asfalto a mergine della cerreggiata. L'equipaggio medico sanitario dopo aver stabilizzato il paziente ha provveduto al ricovero presso il nosocomio del Di Venere di Carbonara nel reparto di neurochirurgia. Al momento non si conosce la prognosi ma, a quanto pare, il dilettante sportivo non correrebbe pericolo di vita. 

Sul posto sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro I Carabinieri di Putignano e in seguito la Polizia Locale di Castellana che ha provveduto ai rilievi. Il traffico ha subito solo rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.


                                  Foto Vivilastrada.it
REGOLE PER I CICLISTI SECONDO IL CODICE DELLA STRADA
Art. 182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
"9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162"(2).
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a € 92. La sanzione è da € 38 a € 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma inserito dall'art. 28, c. 5, della legge 29 luglio 2010, n. 120.Si riporta il comma 6 dello stesso articolo:
"6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
 
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