Cittadini sul piede di guerra per gli aumenti e per una serie di errori, anche di conteggio, riscontrati sulle cartelle di pagamento. Di reguito le riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento

Putignano Ba – La notizia che l’imposta sui rifiuti sarebbe stata più salata, nonostante la raccolta differenziata, Tari_code_ufficio_tributisi era già diffusa e che i cittadini non avrebbero gradito era prevedibile, ma a far saltare letteralmente il coperchio della pentola in ebollizione sono stati una serie di errori riscontrati sulle cartelle di pagamento. Per questo i contribuenti putignanesi hanno preso d’assalto gli uffici comunali e stanno inviando lettere di protesta (in autotutela) agli amministratori e ai giornali.

Tutto è cominciato con la data sbagliata di una delle quattro rate, la terza nell’ordine, indicata al 16 aprile 2014 (che è già passato). Situazione per la quale l’amministrazione ha comunicato di aver preso provvedimenti, correggendo le cartelle non ancora spedite e, per quanto ci risulta, ritoccando a penna quelle errate presso gli uffici.

Ma gli errori contestati sono divenuti ben altri, a cominciare dal numero di occupanti indicato in cartella, determinante ai fini del calcolo dell’importo da pagare, nonché inesattezze circa la metratura degli immobili. E' frequente il caso in cui è stato conteggiato un numero maggiore di occupanti, con riferimento alle residenze abitative. Anche in questo caso gli uffici, accertato l’errore, stanno ristampando la cartella corretta su richiesta degli interessati.

Altra questione di non poco conto sollevata dai cittadini, è quella relativa al pagamento della tassa sui rifiuti anche per gli immobili vuoti e inutilizzati che dunque rifiuti non ne producono. Circostanza che ha un peso maggiore per i proprietari di locali e immobili a destinazione commerciale.

Se fino all’anno scorso con la TARES erano esentati dal pagamento appartamenti e locali vuoti o in corso di restauro, il comune di Putignano ha stabilito che con la TARI, l’imposta non sia dovuta solo se si dimostra che effettivamente l’immobile è totalmente inutilizzato. Il criterio adottato per verificare tale circostanza sarebbe la totale assenza di utenze allacciate, tipo gas, elettricità, telefono, ecc.

In verità l’orientamento adottato dal legislatore già ai tempi del dl Salva Italia, imporre la Tari anche su immobili che non vengono utilizzati, persino se non allacciati alla rete idrica o elettrica, o addirittura privi di mobili.

Il discorso, invece, cambia leggermente in caso di un’inadeguata prestazione del servizio di gestione e raccolta dell’immondizia. E’ sempre la legge di Stabilità, infatti, a disporre una serie di importanti sconti, indicati con il comma 656: in caso di mancata o irregolare erogazione del servizio di gestione dei rifiuti il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento, mentre, qualora la raccolta dei rifiuti non venga effettuata, il pagamento non può essere superiore al 40 per cento del totale della tariffa.

Di seguito le riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento TARI del Comune di Putignano

ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'Art. l, comma 659, dell'art. l legge l47/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 0 altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30%;

- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 0 ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 30%;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 30%;

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono da1l'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. ll contribuente e tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il temine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. ll contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La Stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

a. la tassa annua è ridotta del 50% per i pensionati, soggetti passivi d'imposta di età superiore a 65 anni, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a € 15.000,00 ed al reddito dell'unico fabbricato posseduto a titolo di proprietà 0 altro diritto reale di godimento con rendita non superiore a €650,00 oggetto della tassa.

b. la tassa annua è ridotta del 50% per il nucleo familiare, con invalido civile riconosciuto al 100% che non risulti proprietario di altri beni immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00.

c. la tassa annua è ridotta del 5% per tutti i cittadini che effettueranno il compostaggio domestico secondo le prescrizione e autorizzazione che saranno stabilite dall'Ufficio ambiente del Comune di Putignano con apposito provvedimento.

d. la tassa annua è ridotta del 75% per gli esercizi commerciali ed artigianali, ad eccezione di istituti bancari, finanziari e postali, ubicati all'interno del centro storico, circoscritto dalle seguenti vie: "Margherita di Savoia, Estramurale a Mezzogiomo, Estramurale a Levante e Corso Umberto I ( dal numero civico n. 2 al civico 50) che rimangono escluse dalla riduzione.

e. la tassa annua è ridotta del 50% per le Associazioni Culturali, sociali, sportive, di volontariato, d'arme e combattentistiche, partiti politici.

f. la tassa annua è ridotta del 30% le attività identificate nella categoria n. 22 ( ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub)

2. Le agevolazioni e simili sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. ll contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. ll costo delle riduzioni, agevolazioni e simili è finanziato con l'inserimento nel piano finanziario della Tari.

ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI

l. Qualora si rendano applicabili più riduzioni 0 agevolazioni, il contribuente può fruire unicamente di quella più favorevole.

 
Condividi